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R.D. 12/05/1927 n. 824
Art. 109. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dalla scadenza della rata, il consortista è assoggettato alla multa di cent. 6 per ogni lira della somma non pagata. Per la riscossione della tassa di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 4 del R.D.L. 9 luglio 1926 n. 1331, l'associazione procederà contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno della associazione stessa. Ricorsi.
Art. 110. Contro le prescrizioni degli agenti gli interessati possono presentare reclamo alla sezione regionale competente dell'associazione la quale adotterà i provvedimenti relativi entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Contro i provvedimenti ed in genere contro gli atti della associazione e delle sezioni regionali è dato, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, ricorso di merito al ministro per l'economia nazionale che decide definitivamente. Parimenti è dato ricorso di merito al ministro per l'economia nazionale per l'omissione da parte dell'associazione di atti prescritti dal presente regolamento. I reclami e i ricorsi in materia di prevenzione contro gli infortuni non hanno effetto sospensivo salvo che ciò sia disposto dal ministro il quale prescriverà, se del caso, i provvedimenti provvisori urgenti a tutela dell'incolumità dei lavoratori. I reclami e i ricorsi contro atti e provvedimenti riguardanti il controllo sulla combustione hanno effetto sospensivo. Penalità.
Art. 111. Senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso di infortunio, il possessore di un apparecchio che non ne eseguisca la demolizione, ai sensi dell'art. 73, entro il termine prescritto dall'associazione è punito con l'ammenda da £. 1000 a £. 2000 o con l'arresto fino ad un mese. Le suddette sanzioni possono essere applicate cumulativamente ed in ogni caso non può essere applicato il beneficio della condanna condizionale. Alle stesse penalità è soggetto colui che faccia funzionare sotto pressione un apparecchio per il quale sia stata concessa, dall'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, l'autorizzazione di esercizio a sensi del- l'art. 73, capov. 2/a, del presente regolamento, o per il quale l'associazione abbia comunicato l'ordine di demolizione, ovvero ceda a qualsiasi titolo detto apparecchio. La contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 73, penultimo R.D. 12/05/1927 n. 824 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del R.D.L. 09/07/1926 n. 1331. capoverso, sarà punita con l'ammenda da £. 500 a £. 2000 o con l'arresto fino ad un mese. Nel caso di recidiva o di maggiore gravità si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 cap. 1/a del R.D.L. 09/07/1926 n. 1331.
Art. 112. In caso di inosservanza alle altre norme stabilite dal titolo i del presente regolamento e alle prescrizioni date dall'associazione in base alle norme di detto titolo, sarà applicata l'ammenda da l. 10 a l. 2000 o l'arresto fino ad un mese. Nel caso di maggior gravità ed in quello di recidiva, l'ammenda o l'arresto possono essere applicati cumulativamente ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso di infortunio.
Art. 113. Le violazioni alle norme contenute nel titolo ii del presente regolamento, ed alle disposizioni date dall'associazione nazionale per il controllo sulla combustione in base alle norme suddette, sono punite con le penalità prescritte dall'art. 20 del R.D.L. 09/07/1926 n. 1331.
Art. 114. Coloro che in qualsiasi modo cerchino di impedire agli agenti tecnici dell'associazione di visitare in ogni parte i locali in cui possano trovarsi apparecchi soggetti alle prescrizioni del regolamento, ovvero non ottemperino ad un or- dine da costoro dato, per l'esercizio delle loro mansioni, saranno puniti con l'ammenda da £. 500 a £. 2000 o con l'arresto fino ad un mese. Le suddette sanzioni possono essere applicate cumulativamente. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Il Ministro per l'economia nazionale: Belluzzo.
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